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Pronunciamento non magisteriale

16 Febbraio 2017

Documento Dicasteriale

Diagnosi prenatale e preimpianto

33. La conoscenza sempre più estesa della vita intrauterina e lo sviluppo degli strumenti di accesso ad essa anticipano oggi alla vita prenatale le possibilità di diagnosi, consentendo così interventi terapeutici sempre più tempestivi ed efficaci. La diagnosi prenatale, però, può presentare problemi etici, legati al rischio diagnostico e alle finalità per cui è richiesta
34. Il rischio diagnostico concerne la vita e l’integrità fisica del concepito, e solo in parte della madre, relativamente alle diverse tecniche diagnostiche e alle percentuali di rischio che ciascuna presenta.
Perciò bisogna valutare attentamente le eventuali conseguenze negative che l’uso di una determinata tecnica d’indagine può avere, ed « evitare il ricorso a procedimenti diagnostici circa la cui onesta finalità e sostanziale innocuità non si possiedono sufficienti garanzie ».80 E se un coefficiente di rischio dovrà essere affrontato, il ricorso alla diagnosi deve avere delle ragionevoli indicazioni, da accertare in sede di consulenza diagnostica.81

Di conseguenza, « tale diagnosi è lecita se i metodi impiegati, con il consenso dei genitori adeguatamente informati, salvaguardano la vita e l’integrità dell’embrione e di sua madre, non facendo loro correre rischi sproporzionati ».82

35. Le finalità con cui la diagnosi prenatale può essere richiesta e praticata debbono essere sempre a beneficio del bambino e della madre, perché indirizzate a consentire gli interventi terapeutici, a dare sicurezza e tranquillità a gestanti angosciate dal dubbio di mal- formazioni fetali e tentate dal ricorso all’aborto, a predisporre, in caso di esito infausto, all’accoglienza della vita segnata da handicap.

La diagnosi prenatale « è gravemente in contrasto con la legge morale quando contempla l’eventualità, in dipendenza dai risultati, di provocare un aborto. Una diagnosi attestante l’esistenza di una malformazione o di una malattia ereditaria non deve equivalere a una sen- tenza di morte ».83

È parimenti illecita ogni direttiva o programma legislativo, o di società scientifiche, che favoriscano la diretta connessione tra diagnosi prenatale e aborto. Sarebbe responsabile di illecita collaborazione lo specialista che, nel decidere e nell’eseguire la diagnosi e nel comunicarne l’esito, contribuisse volutamente a stabilire o a favorire il collegamento tra diagnosi prenatale e aborto.84

36. Una particolare forma di diagnosi prenatale è la diagnosi preimpianto. Essa è legata alle tecniche di fecondazione artificiale extracorporea e prevede la diagnosi genetica degli embrioni formati in vitro, prima del loro trasferimento in utero allo scopo di disporre di embrioni privi di difetti genetici o con caratteristiche
desiderate.85 La diagnosi preimpianto è di fatto espressione di una mentalità eugenetica che legittima l’aborto selettivo per impedire la nascita di bambini affetti da varie malattie.

« Una simile mentalità è lesiva della dignità umana e quanto mai riprovevole, perché pretende di misurare il valore di una vita umana soltanto secondo parametri di normalità e di benessere fisico, aprendo così la strada alla legittimazione anche dell’infanticidio e dell’eutanasia ».86 Tale procedura, pertanto, è « finalizzata di fatto ad una selezione qualitativa con la con- seguente distruzione di embrioni, la quale si configura come una pratica abortiva precoce ».87

 

Temi

Diagnosi prenatale
Aborto
Eugenetica