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Pronunciamento non magisteriale

16 Febbraio 2017

Documento Dicasteriale

Intercezione e contragestazione

56. Esistono alcuni mezzi detti intercettivi130 che, in caso di concepimento, possono impedire l’impianto dell’embrione nell’utero materno. Essi in effetti non provocano ogni volta un aborto, perché non sempre dopo un rapporto sessuale avviene la fecondazione.
Quand’anche non si verificasse una fecondazione e il conseguente aborto, la sola intenzione di prescrivere e di assumere tali mezzi al fine di impedire l’impianto in utero dell’embrione eventualmente concepito, configura tali atti come abortivi.131
Le tecniche contragestative,132 invece, provocando l’eliminazione dell’embrione già impiantato, costituiscono sempre un aborto diretto. « Pertanto l’uso dei mezzi di intercezione e di contragestazione rientra nel peccato di aborto ed è gravemente immorale ».133

Gravidanze ectopiche

57. La patologia, non infrequente, delle gravidanze ectopiche, nelle quali, cioè, l’impianto dell’embrione avviene in sedi diverse dalla cavità uterina, pone non solo problemi di ordine clinico, ma anche implicazioni di ordine La donna può correre seri pericoli per la sua vita o subire conseguenze per la sua fertilità futura, mentre l’embrione di regola non può sopravvivere. Qui vale la norma che proibisce interventi direttamente soppressivi sull’embrione, mentre giustifica interventi volti esclusivamente alla salvaguardia della vita e della salute della donna.

Feti anencefalici

58. Un caso specifico è costituito dai feti anencefalici, nei quali cioè è assente lo sviluppo degli emisferi cerebrali, mentre è invece solitamente presente il tronco cerebrale. Molti di essi muoiono prima del parto e la sopravvivenza, dopo la nascita, è molto ridotta. Una volta accertata la condizione di anencefalia non è lecito praticare l’aborto. La gestante deve essere adeguatamente sostenuta e accompagnata in questa difficile esperienza. Alla nascita, essi devono ricevere solo cure ordinarie, incluse le cure palliative, evitando ogni forma di accanimento terapeutico. L’eventuale prelievo di organi o tessuti è lecito solo dopo l’accertamento di morte. La rianimazione, finalizzata unicamente al mantenimento degli organi in vista del prelievo, non è eticamente giustificabile, in quanto strumentalizzazione lesiva della loro dignità di persona.134

Temi

Gravidanza ectopica
Feto anencefalico