La Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento, on. Siracusano, rispondendo alla Camera a un’interrogazione parlamentare in materia di iniziative volte a garantire nelle farmacie la piena ed effettiva disponibilità dei farmaci ormonali per la contraccezione di emergenza, ha anzitutto sottolineato che, nel rispetto del regolamento per il Servizio farmaceutico, i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.
In generale, tutti i farmaci prescritti dal medico devono essere disponibili e non possono essere negati dal farmacista, dal momento che la legge non prevede l’obiezione di coscienza professionale. Inoltre, i farmacisti sono tenuti a consegnare o a procurare tali farmaci, se non disponibili, nel più breve tempo possibile. La questione è stata dibattuta anche in seno al Comitato nazionale di bioetica, con orientamenti differenti. Il Comitato ha ricordato che l’obiezione di coscienza, “che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale della libertà religiosa e della libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali; fra questi, l’irrinunciabile diritto del cittadino alla tutela della salute e a ricevere quell’assistenza sanitaria riconosciuta per legge”.
Con riferimento poi all’eventuale revisione delle disposizioni contenute nella farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere i contraccettivi di emergenza obbligatoriamente disponibili nelle farmacie, la Sottosegretaria ha precisato che ogni esame e valutazione tecnico-scientifici, concernenti la modifica e l’aggiornamento della farmacopea, è rimesso a un apposito tavolo di lavoro tecnico.
La Sottosegretaria ha anche ricordato che attualmente in Italia sono disponibili due tipi di farmaci per la contraccezione d’emergenza: i preparati orali progestinici, contenenti levonorgestrel (LNG), che agiscono fino a 72 ore dopo il rapporto sessuale non protetto o in seguito al fallimento di un metodo anticoncezionale e i preparati contenenti ulipristal acetato (UPA), che agiscono fino a 120 ore dopo il rapporto.
A seguito della determina Aifa n. 998 dell’8 ottobre 2020, il medicinale a base di ulipristal acetato è dispensabile dal farmacista senza l’obbligo di prescrizione. Tuttavia, come indicato in questa determina, la dispensazione al paziente deve avvenire contemporaneamente alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla contraccezione d’emergenza. Relativamente al medicinale a base di levonorgestrel, il regime di fornitura stabilito dall’Aifa per le donne minori di 18 anni è quello di un medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.
Per le donne di età maggiore ai 18 anni, al contrario, è un medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non di automedicazione.