Novità Settembre 2, 2025

Governo: impugnata la legge della Sicilia sull’obbligo per gli ospedali pubblici di assumere medici non obiettori di coscienza

Nella seduta del 4 agosto scorso il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale siciliana
2 Settembre 2025

Nella seduta del 4 agosto scorso il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale siciliana che prevede l’assunzione di medici ginecologi non obiettori per garantire l’applicazione della legge 194. Nello specifico, la legge regionale n. 23 del 5/06/2025, recante “Norme in materia di sanità”, all’articolo 2, prevede l’istituzione, presso le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale, laddove non siano già presenti, delle aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia, ma anche concorsi specifici per il reclutamento di medici non obiettori.

Il terzo comma stabilisce poi che “Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro”.

Secondo l’Esecutivo queste disposizioni “eccedendo le competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza, di diritto di obiezione di coscienza, di parità di accesso agli uffici pubblici e in tema di pubblico concorso di cui agli articoli 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, e 97 della Costituzione”.