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Pronunciamento non magisteriale

16 Febbraio 2017

Documento Dicasteriale

Interventi sul genoma

79. La conoscenza sempre più estesa del patrimonio genetico (genoma) umano, l’individuazione e la mappatura dei geni, con la possibilità di trasferirli, modificarli o sostituirli, apre inedite prospettive alla medicina e contemporaneamente pone nuovi e delicati problemi Nella valutazione morale si devono distinguere interventi strettamente terapeutici, che si pongono come obiettivo la cura di malattie dovute ad anomalie genetiche o cromosomiche, dalla manipolazione alterativa del patrimonio genetico umano.

Terapia genica

80. L’applicazione sull’uomo delle tecniche di ingegneria genetica con finalità terapeutica, comunemente indicate come terapia genica, è oggi possibile a livello delle cellule somatiche, che compongono i tessuti e gli organi.
Tale intervento di terapia genica può essere effettuato sul feto, oppure dopo la nascita, sul bambino o sull’adulto.
In particolare, « gli interventi sulle cellule somatiche con finalità strettamente terapeutica sono in linea di principio moralmente leciti »,163 in quanto volti a correggere un difetto genetico o a curare una patologia. In ogni caso, è comunque necessario osservare il principio secondo il quale il soggetto trattato non deve essere esposto a rischi eccessivi o sproporzionati per la salute e per l’integrità fisica rispetto alla gravità della patologia.164 Inoltre, deve essere ottenuto il consenso informato del paziente o di un suo legittimo rappresentante. La terapia genica germinale, invece, allo stato attuale della ricerca non è moralmente ammissibile, in quanto non è possibile ancora evitare che i potenziali danni derivanti dall’intervento si diffondano nella progenie.165
Ancora più grave risulta essere l’applicazione di tale terapia sull’embrione, in quanto, oltre a incorrere nei rischi prima menzionati, essa necessita di essere attuata nel contesto della fecondazione in vitro, con tutte le obiezioni che tali procedure comportano. Alle attua- li conoscenze, pertanto, la terapia genica germinale, in tutte le sue forme, è moralmente illecita.

Nell’ipotesi, poi, di finalità applicative dell’ingegneria genetica diverse da quella terapeutica, al fine di utilizzare le tecniche di ingegneria genetica per realizzare manipolazioni con presunti fini di miglioramento e potenziamento della dotazione genetica, emerge soprattutto il fatto che « tali manipolazioni favoriscono una mentalità eugenetica e introducono un indiretto stigma sociale nei confronti di coloro che non possiedono particolari doti e enfatizzano doti apprezzate da determinate culture e società, che non costituiscono di per sé lo specifico umano ».166 In tale prospettiva ideologica, secondo la quale l’uomo pretenderebbe di sostituirsi al Creatore e implicando, tra l’altro, un ingiusto dominio dell’uomo sull’uomo, non può essere ravvisato un giudizio di liceità morale.

 

Terapia rigenerativa

81. Nell’ambito della medicina rigenerativa, pro- mettenti applicazioni terapeutiche sono state aperte dal- la scoperta delle cellule staminali, di origine embrionale e non embrionale.167
Al riguardo, esse vanno considerate in rapporto ai metodi per la raccolta delle cellule staminali. Questi metodi sono eticamente leciti quando il prelievo non procura grave danno al donatore.168 Sono, al contrario, gravemente illeciti quelli che prevedono il prelievo di cellule staminali dall’embrione umano vivente, in quanto ciò ne causa inevitabilmente la distruzione.169
È altresì illecita la raccolta di cellule staminali fetali umane quando si effettua su un feto morto da aborto provocato, se esiste una relazione diretta tra l’azione abortiva e l’uso delle cellule staminali.

Quanto all’uso clinico o sperimentale di cellule staminali ottenute mediante procedure lecite, vanno rispettati i comuni criteri di deontologia medica, procedendo con grande rigore e prudenza, riducendo al minimo eventuali rischi per i pazienti, facilitando il confronto nel mondo scientifico e offrendo un’adeguata informazione riguardo a tali innovative applicazioni cliniche.

82. La produzione di cellule staminali embrionali è spesso collegata con i tentativi di clonazione umana. La clonazione ha due finalità fondamentali: quella riproduttiva, allo scopo di far nascere un essere umano con particolari caratteristiche predefinite; e quella cosiddetta terapeutica o di ricerca, allo scopo di ottenere cellule. La clonazione umana riproduttiva è moralmente illecita, in quanto porta all’estremo l’immoralità insita nelle tecniche di fecondazione artificiale, tentando di« dare origine ad un nuovo essere umano senza connessione con l’atto di reciproca donazione tra due coniugi e, più radicalmente, senza legame con la sessualità ».170 La volontà di predeterminare le caratteristiche del soggetto clonato costituirebbe per lui una forma di schiavitù biologica, e rappresenterebbe una grave offesa alla dignità umana e all’uguaglianza fondamentale tra gli uomini.171 A maggiore ragione, sarebbe ancora più grave dal punto di vista etico la clonazione cosiddetta terapeutica. Infatti, creare embrioni con il proposito di distruggerli, quantunque con l’intenzione di curare altre persone ammalate, è del tutto incompatibile con il rispetto della vita umana, anche quando questa è allo stadio embrionale.172

83. La manipolazione di cellule animali o vegetali per fini farmaceutici non solleva questioni morali, salvo restando il rispetto per la natura perché « l’ambiente naturale non è solo materia di cui disporre a nostro piacimento, ma opera mirabile del Creatore, recante in sé una “grammatica” che indica finalità e criteri per un utilizzo sapiente, non strumentale e arbitrario ».173

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