II. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art. 1 - Ad ogni fedele è lecito elevare a Dio preghiere per ottenere la guarigione. Quando tuttavia queste si svolgono in chiesa o in altro luogo sacro, è conveniente che esse siano guidate da un ministro ordinato. Art. 2 - Le preghiere di guarigione si qualificano come liturgiche, se sono inserite (…)